Il conducente professionale svolge un’attività particolare e impegnativa per diverse ragioni. Sappiamo che, per condurre professionalmente mezzi per i quali sia prevista la patente C CE D e DE è necessario conseguire la C.Q.C., carta di qualificazione del conducente (merci e/o persone), la quale deve coesistere con la patente di guida.
In caso di sospensione o revoca della patente di guida, il conducente professionale non potrà più svolgere la propria attività: “senza patente la CQC non vale niente”, diceva un vecchio saggio.
Le vicende della vita privata dell’autista professionale, quindi, entrano a gamba tesa sulle vicende professionali. Infatti, se l’autista dovesse compiere una manovra azzardata mentre guida la propria auto, che comporti la sospensione della patente (ad esempio un sorpasso in prossimità di incrocio), il giorno successivo quell’autista non potrà svolgere il proprio lavoro.
Un altro aspetto troppo trascurato dagli operatori del settore, riguarda la conoscenza dei propri punti residui sulla patente e sulla CQC.
Spesso, durante i corsi, chiedo agli autisti se conoscono i punti residui dei propri documenti di circolazione, ottenendo risposte vaghe o il classico “non lo so”. Eppure, questa informazione è essenziale per chi svolge questa attività; sarebbe come se continuassimo a viaggiare, senza sapere quanto carburante è rimasto nel serbatoio della nostra auto. L’art. 126 Bis del Codice della Strada regola si intitola “Patente a punti” e spiega che alla perdita totale del punteggio il titolare deve sottoporsi all’esame di revisione previsto dall’art. 128 C.d.S.
Nel caso in cui l’esame di revisione non fosse superato, la patente sarà revocata, ai sensi dell’art. 130, comma 1 lett. b del Codice della Strada. Attenzione, perché al medesimo esame di revisione dovrà sottoporsi anche chi “dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti”.
Ciò significa che se entro un anno dalla prima violazione che comporti la decurtazione di cinque punti, se ne commettono altre due che comportino la decurtazione di almeno cinque punti (una guida al telefono ed un passaggio con semaforo che per noi proiettava luce gialla, ma per la telecamera protettiva luce rossa…), scatterà l’esame di revisione della patente a prescindere dai punti residui rimasti. Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 286/2005, le medesime norme si applicano anche per la CQC, introdotta dal novellato articolo 116 C.d.S.
Appare quindi quanto mai utile che ciascun autista conosca il punteggio residuo della propria patente e della propria CQC, per correre ai ripari con un corso di recupero, quando la soglia punti diminuisca sotto la soglia di guardia. A parere di chi scrive, la soglia di guardia corrisponde ai 16 punti: il comma 1 bis dell’art. 126 bis C.d.S prevede che qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni che comportino decurtazione dei punti, potranno essere decurtati un massimo di quindici punti.
Ciò vale anche in caso di più violazioni rilevate nel corso di un unico controllo, come nel caso di verifica sul rispetto delle norme in tema di ore di guida, pause e riposo, che su strada può riguardare i 28 giorni di calendario antecedenti.
L’unica eccezione alla regola è rappresentata dal caso in cui la violazione comporti anche la sospensione della patente: in questo caso, i punti previsti per tale violazione si sommeranno ai punti decurtati dalle altre violazioni eventualmente commesse, anche oltre limite dei 15 punti. E’ evidente, quindi che, a prescindere dai casi di sospensione della patente, se la massima decurtazione può essere di 15 punti, per un conducente professionale è vitale avere sia nella propria patente che nella propria CQC almeno 16 punti di riserva. Sarà quindi quanto mai utile anche per l’azienda di trasporto sensibilizzare i propri autisti affinché verifichino la propria riserva di punti e, nel caso in cui si trovassero sotto la soglia di sicurezza, partecipino ad un corso per il recupero dei punti. Articolo a cura dell Avv. Federico Gallo, esperto di tutela degli utenti della strada e di controversie relative alla violazione delle norme sulla circolazione (Codice della strada, Reg. CE 561/06, D.Lgs 286/2005, etc.).