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Bandi e Circolari

Lavoro - Distacco dei lavoratori - Nuovo Regolamento UE in materia di gestione delle dichiarazioni sui distacchi.

Circ. 368/2021 - Le informazioni diverranno parte del sistema di Informazione del Mercato Interno IMI dell'Unione. Regolamento applicabile dal prossimo 2 febbraio 2022.

| Pubblicato in Circolari 2021
Regolamento di esecuzione U v2.E sulla funzionalita dellinterfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno IMI

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale UE L433 - datata 10 dicembre 2021 - il Regolamento di esecuzione della Commissione n. 2021/2179, del 9 dicembre 2021, che fissa le regole per il funzionamento dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di Informazione del Mercato Interno (IMI), utile alla registrazione del "distacco" dei conducenti nel settore del trasporto su strada, istituto normato nel nostro Paese dal Dec.to Leg.vo 136/2012 e successive integrazioni.

L’adozione del Regolamento è stata prevista dall’art.1, paragrafo 11 della Direttiva (U.E.) 2020/1057  - facente parte del Primo Pacchetto Mobilità (vedi nota FIAP datata 31 luglio 2020) - da recepire da parte degli Stati membri entro il 2 febbraio 2022, il quale – tra le molte questioni trattate  – stabilisce che “i trasportatori su strada possono essere tenuti a trasmettere alle autorità competenti di uno Stato membro in cui il conducente è distaccato, o lo è stato, una dichiarazione di distacco o altri documenti utilizzando un formulario tipo multilingue dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno («IMI») istituito dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio”

Il Regolamento di esecuzione detta le specifiche tecniche per rendere concreta ed operativa tale trasmissione.

In particolare, l’art. 2 del Regolamento stabilisce che tramite l’interfaccia pubblica multilingue connessa all’IMI, vengono messe a disposizione dei trasportatori funzionalità tecniche che permettono loro, in particolare, di:

  • creare un account per l’accesso sicuro alla propria area riservata;
  • garantire un’adeguata registrazione dell’attività dell’utente;
  • registrare nell’account i propri dati, degli utenti autorizzati, del gestore dei trasporti e dei conducenti distaccati;
  • gestire le dichiarazioni di distacco, e in particolare le informazioni richieste all’articolo 1 paragrafo 11, lettera a), della direttiva (UE) 2020/1057 (identità del trasportatore; recapiti del gestore dei trasporti; indirizzo del luogo di residenza e numero della patente del conducente; data di inizio e fine distacco; ecc..), per un periodo compreso fra un minimo di un giorno e un massimo di sei mesi. La gestione della dichiarazione comprende anche: la modifica delle informazioni per mantenerle aggiornate; lo scarico di copia in formato elettronico e in un formato che ne permetta la stampa; il rinnovo e la cancellazione;
  • ricevere richieste di documentazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 11, lettera c), della direttiva (UE) 2020/1057e dare loro risposta. Trattasi delle informazioni che, al termine del distacco, possono essere richieste dall’autorità competente dello Stato membro in cui il lavoratore è stato utilizzato, nonché della documentazione relativa alla retribuzione percepita nel periodo di distacco, il contratto di lavoro, i prospetti orari relativi alle attività di lavoro del conducente e le prove del pagamento.
  • accedere a tutti i documenti forniti dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento in modo da poterli consultare;
  • comunicare con le autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco;
  • essere informati della chiusura della richiesta da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

L’Interfaccia pubblica permette alle Autorità competenti dello Stato membro ospitante, di ricevere la dichiarazione di distacco, di richiedere eventuale documentazione e di inserire l’esito finale della valutazione del rispetto delle pertinenti disposizioni sul distacco, da parte del trasportatore.

A norma dell’art. 3, l’Autorità competente del Paese in cui ha avuto luogo il distacco, avvalendosi dell’interfaccia pubblica, può chiedere al trasportatore l’invio dei documenti previsti dall’art.1, par. 11, lettera c) della direttiva 2020/1057, per un periodo fino a 12 mesi prima della data della richiesta. Tra questa documentazione, figurano anche le registrazioni del tachigrafo (vedi le premesse n° 10 e n° 11 del Regolamento). Il trasportatore può fornire quanto chiestogli avvalendosi sempre dell’interfaccia pubblica che, tra l’altro, permette allo stesso di essere informato qualora lo Stato membro ospitante richieda l’assistenza di quello di stabilimento. All’interno del suo account, il trasportatore potrà visualizzare la documentazione caricata dall’autorità competente dello Stato di stabilimento, in risposta alla predetta richiesta dello Stato ospitante.

La documentazione trasmessa dal trasportatore rimane disponibile per il periodo strettamente necessario e, in ogni caso, non oltre i 12 mesi successivi alla chiusura della richiesta (art.4).

l Regolamento è disponibile nel seguente link: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2179 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2021

Si informano le Imprese che, la FIAP, il prossimo 16 dicembre 2021, parteciperà ad una sessione didattica sulla funzionalità della piattaforma di registrazione, organizzata dalla ELA - European Labour Authority UE. Ulteriori informazioni sull'argomento verranno diffuse non appena disponibili.

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