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Requisito di Stabilimento - Regolamento UE 2020/1055

Imposta di Bollo - Il parere dell'Agenzia delle Entrate. Attenzione alla scadenza della dimostrazione del requisito di Stabilimento anche per le Imprese già iscritte al REN

| Pubblicato in News
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Lo scorso 3 novembre, la Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto - Divisione 5, del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, ha emanato una circolare in materia di pagamento dell’imposta di bollo sulle istanze per la dimostrazione del requisito di Stabilimento. Trattasi di un atto successivo alla richiesta di parere in materia che lo stesso Ministero ha inoltrato alla Agenzia delle Entrate.

Come già trattato nella nota FIAP - Attuazione del decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. 145 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada, pubblicata lo scorso 17 maggio 2022, la presentazione di questa domanda è stata prevista dal Ministero con la Circolare Prot. 3738 del 13 maggio, sia per le imprese già esercenti l'attività alla data del 17 aprile 2022 - ossia la data di entrata in vigore del Decreto 145/2022, di attuazione del Regolamento (UE) 2020/1055 sull’Accesso alla professione e al mercato dell’autotrasporto - sia per quelle di nuova costituzione, prevedendo un apposito modello allegato alla citata circolare.

Ricevuto il parere sulla questione dall’Agenzia delle Entrate, il Ministero ha operato precisato che:

- per le imprese di autotrasporto che devono iscriversi ex novo nel Registro Elettronico Nazionale, vi è senza dubbio la necessità di un’istanza con correlata dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Pertanto, in questo caso continuerà ad utilizzarsi l’allegato 1 (unitamente all’allegato 2) della circolare n. 3738 del 13 maggio u.s, con obbligo per l’impresa di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo;

- per le imprese già iscritte al REN che, entro il primo rinnovo utile dell’idoneità finanziaria e comunque non oltre il 13 maggio 2023, sono chiamate a comunicare all’Ufficio della Motorizzazione l’esistenza del requisito dello stabilimento, è stato previsto un nuovo modello (1 bis) - allegato - che va ad integrare la modulistica già prevista dal Ministero.
Qualora l’impresa non richieda il rilascio del Certificato di iscrizione al REN - non barrando la casella “CHIEDE inoltre il rilascio del certificato attestante l’iscrizione al REN" - non deve essere pagata l’imposta di bollo. Al contrario, in palese presenza della richiesta del certificato, il pagamento dell'imposta di bollo è dovuto.

Si coglie, infine, l'occasione per richiamare l'attenzione delle Imprese sull'obbligo di dimostrazione/dichiarazione del requisito di Stabilimento che, come previsto appunto con la citata Circolare 3738/2022 dovrà essere presentata al primo rinnovo utile della Idoneità Finanziaria e comunque entro e non oltre un (1) anno dal 13 maggio 2022.

La nuova Circolare Ministeriale ed il modello 1 bis, sono in allegato.

download icon Circolare MIMS su Accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada Dimostrazione del requisito di stabilimento Imposta di bollo
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download icon Allegato 1 bis circolare su imposta di bollo
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