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Revoca della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti e ottenimento di una nuova patente

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha risposto ad una richiesta di parere del MIT

tribunale 001 v2

Con la nota Prot. 15224, datata 9 novembre 2020 (allegata), il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha risposto ad una richiesta di parere del MIT, in relazione alle implicazioni derivanti dalla Sentenza della Corte di Cassazione 126/2020 (IV sez. penale) che, in relazione al divieto di ottenere una nuova patente (tre anni dal passaggio in giudicato della Sentenza), a seguito di revoca dovuta all’accertamento a titolo definitivo della guida in grave stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, ha:

  • ritenuto ammissibile sottrarre dal periodo di divieto, quanto già scontato dal destinatario del provvedimento a titolo di sospensione del titolo abilitante alla guida;
  • assegnato al Prefetto il compito di modulare la durata del divieto, a seguito di quanto sopra.

 

Su entrambe le questioni sopra riportate è stato chiesto il parere dell’Avvocatura dello Stato, la quale:

  • ha concordato con la decisione della Cassazione ritenendo, quindi, ammissibile lo scomputo del periodo di sospensione della patente, per cui nella determinazione del periodo di divieto deve tenersene conto;
  • viceversa, non ha concordato con la parte della Sentenza che assegna al Prefetto il compito di rideterminare la fine del divieto di ottenere una nuova patente. Infatti, l’Avvocatura – concordando con il Ministero dell’Interno - ha giudicato inopportuno inserire questa indicazione in Sentenza, trattandosi di una competenza del MIT al di fuori dell'ipotesi di verifica del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 120 del codice della strada.

 

L'Avvocatura ha anche osservato come l'indicazione, nei provvedimenti di revoca, della data in cui termina il divieto di conseguire una nuova patente, non sembra imposta da nessuna disposizione di legge, né costituisce esercizio di un potere discrezionale, “considerato anche che l'interessato ha a sua disposizione tutti i dati per effettuare il calcolo, peraltro elementare

 

Anche il MIT è intervenuto sull’argomento con nota dell’11 novembre 2020 (allegata).

download icon Mininterni Circ prot15224 utg autoloca 09 11 2020
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download icon MIT Circolare protocollo 32098 del 11 11 2020
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