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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Quarantena e Autosorveglianza

Il Ministero aggiorna le disposposizione con riferimento ai contatti "ad alto rischio"

| Pubblicato in News
autostrada camion generici v10

Con la circolare Prot.n. 9498 datata 4 febbraio 2022, il Ministero della Salute ha aggiornato le misure per la quarantena e l’autosorveglianza nei casi di infezione da SARS CoV2

In merito ai contatti stretti - ad alto rischio - il Ministero ha disposto che:

- ai soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle 2 previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
- ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo;

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario;

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

La circolare è disponibile nel seguente link: Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2

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