![Angolo Legale a cura di FIAP](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/cover/3b52b043a9/Angolo-Legale-a-cura-di-FIAP.png)
Per molti anni, in Italia, il tema della circolazione stradale e della sua sicurezza ha avuto poco risalto. Basti pensare che nel 2001 sulle strade italiane sono decedute ben 7.096 persone, ovvero 124 persone ogni milione di abitanti, mentre i feriti sono stati 373.286 (fonte relazione annuale ACI-Istat).
Con le prime importanti modifiche all’art. 174 del Codice della Strada nell’agosto del 2003 e l’entrata in vigore del Reg. CE 561/2006, si è assistito ad un significativo cambio di tendenza in questo senso.
L’attenzione sul tema è aumentata in modo considerevole, portando verso un generale inasprimento delle sanzioni e un significativo aumento dei controlli sia su strada che presso le aziende di trasporto. Queste ultime oltre a rispondere in solido per le violazioni e le infrazioni commesse dai propri autisti, sono responsabili in proprio a titolo di corresponsabilità (quindi con una ulteriore sanzione a proprio carico) nel caso non siano in grado di dimostrare di aver posto in essere, correttamente ed in modo efficace, le attività di formazione, organizzazione e controllo dell’operato dei propri conducenti.
Come può, l’azienda, dimostrare di aver adempiuto agli obblighi previsti dal Reg. CE 561/2006 ed evitare quanto meno le sanzioni a proprio carico? Quali sono gli elementi e le prove che l’azienda può addurre a propria discolpa, per dimostrare la mancanza di responsabilità?
E’ quanto cerca di chiarire l’Avv. Federico Gallo, esperto di tutela degli utenti della strada e di controversie relative alla violazione delle norme sulla circolazione (Codice della strada, Reg. CE 561/06, D.Lgs 286/2005, etc.), che dopo una breve disanima dei principali obblighi in capo all’azienda e dei relativi riferimenti normativi, giunge a commentare due recenti sentenze del Tribunale di Verona, destinate ad avere non poche ripercussioni sulle aziende dell’autotrasporto.