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Sentenza sui costi minimi: l'analisi del nostro legale Pasquale Bonanni

| Pubblicato in News
sentenza corte di giustizia europea sui costi minimi

La Corte di Giustizia, con la sentenza del 4 settembre 2014, ha stabilito che l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che non è consentito al legislatore nazionale adottare una normativa che fissi costi minimi determinati da un organismo privato, composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati. E’ noto agli operatori del settore che l’attuale normativa sui costi minimi, ha risolto le criticità evidenziate dalla Corte di Giustizia, eliminando dal luglio del 2012, l’Osservatorio e assegnando al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il compito di determinare i costi minimi di sicurezza. Alcun dubbio, dunque, sussiste sulla validità del sistema normativo introdotto con l’art.83 bis, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, almeno a partire dal luglio del 2012 ( per il periodo precedente, venendo meno le delibere dell’Osservatorio, si potrebbe immaginare di applicare le rilevazioni mensili sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico a far data dal 1^ gennaio 2009, coincidente con l’entrata in vigore dell’art.83 bis). La Corte di Giustizia, inoltre, pur confermando il principio secondo cui la tutela della sicurezza stradale costituisce un “obiettivo legittimo”, tale da giustificare eventuali restrizioni della libertà di concorrenza, di circolazione delle imprese, di stabilimento e di prestazione di servizi, in uno, della libertà contrattuale delle parti, indica altri strumenti, a suo parere più efficaci, attraverso i quali realizzare l’obiettivo, quali, quelle in materia di durata massima settimanale del lavoro, pause, riposi, lavoro notturno e controllo tecnico degli autoveicoli, pur non escludendo in via assoluta l’efficacia dell’imposizione dei costi minimi. E’ bene premettere che le argomentazioni svolte al riguardo dalla Corte, avulse dal dispositivo della sentenza, tra l’altro, non vincolanti per il giudice nazionale e, viziate dalla premessa, non più attuale, secondo cui i costi sono determinati da organismi privati, appaiono assolutamente opinabili. E’ evidente la grave contraddizione in cui cade la Corte di Giustizia che, da un lato, afferma che la libertà contrattuale delle parti può subire restrizioni al fine di realizzare il legittimo obiettivo della sicurezza stradale e dall’altro, dubita che l’imposizione di costi minimi di sicurezza possa realizzare tale obiettivo legittimo. Solo attraverso la previsione di costi minimi, infatti, si può incidere sulla libertà contrattuale delle parti. Se è corretta la premessa (la libertà contrattuale delle parti può subire restrizioni al fine di realizzare il legittimo obiettivo della sicurezza stradale), allora non si può dubitare della validità dei costi minimi, che non hanno l’obiettivo di garantire al vettore un minimo di profitto, bensì quello di garantire che nella fissazione del corrispettivo, non si scenda in ogni caso al di sotto di una soglia inderogabile, rappresentata dalla copertura dei costi minimi di sicurezza, costituendo quest’ultima un’esigenza insopprimibile collegata non agli interessi particolari di una singola categoria economica, bensì alla tutela di superiori interessi pubblici quali la sicurezza stradale e sociale. Non è un caso, del resto, che le norme indicate dalla Corte, che a suo parere, tutelerebbero più efficacemente l’obiettivo della sicurezza stradale, non comportano restrizioni alla libertà contrattuali delle parti e che le stesse, ben note al nostro legislatore, perché preesistenti all’art.83 bis, si sono dimostrate assolutamente inefficaci a tal fine. Il legislatore, infatti, le ha ritenute insufficienti per la realizzazione del legittimo obiettivo della sicurezza stradale e per questo ha introdotto i costi minimi di sicurezza. Si segnala, infine, che i giudici nazionali, più volte hanno negato la contrarietà dell’art.83 bis ai principi del diritto europeo in materia di concorrenza ed impresa. Avv. Pasquale Bonanni

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