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Decreto "Cura Italia" - Sospensione dei canoni leasing, mutui e finanziamenti

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In relazione alle misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le tante misure ricomprese nel decreto Legge “Cura Italia”  è prevista anche una moratoria per le piccole e medie imprese del pagamento di canoni di leasing, finanziamenti e mutui.

Differimento dei termini

L’art. 56 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18  prevede un meccanismo semplificato per la sospensione del pagamento dei canoni leasing, finanziamenti e mutui delle piccole e medie imprese fino al 30 settembre 2020.

Soggetti destinatari

Il differimento, previa richiesta, del pagamento di canoni, mutui e finanziamenti è previsto:

‐ per le PMI: microimprese, piccole e medie imprese aventi sede in Italia, che occupano meno 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure con un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro ;

‐ le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Differimento

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, l’art. 56 del decreto legge n. 18/2020 dispone che le piccole e medie imprese con esposizioni debitorie nei confronti di banche ed intermediari finanziari  possano avvalersi dietro comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario:

‐ le aperture di credito a revoca, i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto – 17 marzo 2020 -  e tutti gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

‐ i contratti per prestiti rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre alle medesime condizioni;

‐ i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso in modo rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, potranno beneficiare della sospensione fino al 30 settembre 2020 di tutte le rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Comunicazione

ATTENZIONE - L’applicazione delle misure di emergenza non è automatica ma è condizionata solo alla presentazione di un’apposita comunicazione redatta dall’impresa e indirizzata all’istituto finanziatore accompagnata dalla dichiarazione con cui l’impresa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, di aver subito in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19(vedere allegato).

download icon Dichiarazione sostitutiva atto di notorieta ex art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445
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