![Trasporti Eccezionali 20200420 16 1 v4](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/Trasporti-Eccezionali-20200420-16-1-v4.jpg)
La Direzione Generale per la sicurezza stradale, con la nota n. 8866 del 4 dicembre 2020 ha emanato una nuova circolare, in cui viene specificato che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali continuano a conservare la loro validità, anche se scadute alla data del 29 ottobre 2020, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
L'emanazione della nota si è resa necessaria a seguito dell’emanazione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, la cui conversione in legge, con modificazioni - legge 27 novembre 2020, n. 159 (successiva, quindi, rispetto alla scadenza del 29 ottobre scorso, sulla quale la FIAP aveva richiesto chiarimenti specifici alla medesima Direzione, ottenendo una indicazione valida in quel momento, ma differente, e ulteriormente successiva alla richiesta di proroga fatta da UNATRAS lo scorso 21 ottobre 2020) ha prorogato, senza fissare una data preordinata, gli effetti di tutte le autorizzazioni in scadenza e scadute, ivi comprese quelle relative ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art.10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento.
Link diretto alla nota pubblicata sul sito del MIT
La circolare è allegata