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Trasporti Internazionali - Pacchetto mobilità

Informazioni a cura della Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno

| Pubblicato in News
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Con una circolare datata 4 febbraio 2022 - Prot. 3834 - allegata - la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha informato le Prefetture, gli Enti di controllo su strada e ulteriori Uffici a livello ministeriale centrale e territoriale, sulle disposizioni relative al "Distacco dei conducenti" entrate in vigore lo scorso 2 febbraio 2022.

In modo specifico:

- sull'obbligo per i conducenti muniti di tachigrafo digitale, di indicare il simbolo del Paese in cui fa ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro, nonché nel porto o stazione ferroviaria di arrivo quando l’attraversamento della frontiera avviene a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario - modifica dell’art. 34, par. 7 del Regolamento (UE) n. 165/2014;

- sulle disposizioni della Direttiva (UE) 2020/1057 che attivano il sistema di cooperazione amministrativa tra Paesi europei e SEE, tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), nella gestione dei distacchi dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

Sul primo punto, il Ministero ha segnalato ed evidenziato i seguenti aspetti:

- l’inserimento del "simbolo del Paese" deve essere effettuato dal conducente a veicolo fermo, all’inizio della sua prima sosta all’interno dello Stato membro dove ha fatto ingresso, nel punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Se l’attraversamento avviene a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario, l’inserimento avviene nel porto o nella stazione di arrivo. Quando il veicolo sarà dotato di tachigrafo intelligente di seconda generazione - che sarà obbligatorio sui veicoli che verranno immatricolati dall’agosto del 2023 - le informazioni sull’attraversamento saranno automaticamente registrate da quest’ultimo, in conformità all’art. 8 del Reg. 165/2014;

- la sosta (cioè lo stazionamento del veicolo) in cui effettuare l’inserimento, deve essere effettuata subito dopo la frontiera, in qualsiasi luogo idoneo alla fermata in sicurezza del veicolo o, in alternativa, nel punto di sosta più vicino alla stessa frontiera, ma sempre sul territorio dello Stato di ingresso. Il punto di sosta, che potrà o meno coincidere con il luogo dove il conducente fruirà della pausa o del riposo o giornaliero settimanale, potrà essere un’area di servizio, un’area di parcheggio o qualsiasi altra area, diversa da quella per la sosta di emergenza dei mezzi, in cui il veicolo può sostare in sicurezza;

Ha, inoltre, specificato che, in Italia, il mancato inserimento del simbolo del Paese di ingresso viene sanzionato con l’art. 19 della legge 727/1978 (trattandosi di norma residuale per le violazioni del Regolamento 165/2014 prive di sanzione specifica), applicandosi quindi la sanzione da € 52,00 a € 102,00. Identica sanzione scatta nel caso di registrazione tardiva, avvenuta fuori dal porto di sbarco, dalla stazione ferroviaria di arrivo o in punti di sosta lontani dalla frontiera. In quest’ultimo caso, tuttavia, per accertare la tardività dell’inserimento va verificato che il conducente, pur in presenza di punti di sosta vicini alla frontiera che potevano essere utilizzati allo scopo, abbia deciso di non fermarsi e di eseguire la registrazione in un secondo momento.

Relativamente secondo punto - Dichiarazione di distacco - legato alla Direttiva UE 2020/1057 - la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, tenuto conto che il nostro Paese non ha ancora recepito le disposizioni di questo provvedimento, "ritiene applicabile" -  n.d.r. per l'Italia - una sorta di doppio binario. In pratica - ai fini operativi e di controllo sul territorio italiano - fino a quando il nostro Paese non avrà completato l’iter di recepimento della direttiva in questione, chi effettua operazioni di distacco nel nostro Paese (es.: imprese estere) potrà scegliere:

- di continuare ad avvalersi delle disposizioni del Dec. Leg.vo 136/2016, proseguendo dunque ad utilizzare la comunicazione obbligatoria in uso fino ad oggi;

oppure

- di utilizzare la nuova interfaccia pubblica connessa ad IMI, con la conseguenza che il conducente che esibisca copia della comunicazione di distacco effettuata come sopra, deve essere considerato in regola e non è sanzionabile ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis del d.lgs 136/2016 (per l’ipotesi di circolazione senza la comunicazione preventiva di distacco).

Infine, la scrivente Direzione, da atto che la nuova Direttiva circoscrive l’ambito di operatività della normativa sul distacco, alle sole operazioni di trasporto internazionale di merci e persone diverse da quelle bilaterali (vedere note FIAP sul Distacco transnazionale dei conducenti e sul Pacchetto Mobilità dell’UE ).

download icon Circolare Ministero Interno su modifiche in vigore dal 2 febbraio 2022
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