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Trasporto internazionale. I documenti “prova” del trasferimento di beni tra Paesi UE. La CMR Elettronica.

| Pubblicato in News
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Come è ben noto alle imprese di produzione, e di servizi che prevedono anche la fornitura di prodotti, le cessioni di beni effettuate verso gli stati membri dell’Unione Europea non sono imponibili IVA. È quanto prevede l’art 41, comma 1 lettera a), DL n. 331/93, in quanto è prevista l’applicazione del sistema di tassazione nello stato UE di destinazione delle merci.

Per poter beneficiare della non imponibilità IVA, le condizioni necessarie sono:

  • che l’operazione avvenga a titolo oneroso;
  • che entrambi i contraenti siano soggetti passivi IVA;
  • che si verifichi l’effettivo trasferimento dei beni dall’Italia ad un altro stato UE;
  • che il cedente sia in possesso di prove documentali per attestare il verificarsi delle dette condizioni.

In questa nota, prodotta con la collaborazione del Dr. Giovanni Marangoni di FIAP , si pone l’attenzione proprio sulla “documentazione” utile allo scopo, essendo il trasporto merci su strada, ovviamente coinvolto nella stragrande maggioranza delle operazioni in export.

D - Dr. Marangoni, vuole chiarire al meglio lo scenario

GM - L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 100 dell’8 aprile 2019, legata ad uno specifico interpello presentato in materia, è tornata a fornire indicazioni relativamente alla documentazione idonea ad attestare l’avvenuto “transito della merce” da uno stato UE, ad un altro.

L’Agenzia in proposito, ha evidenziato che possono essere valide le indicazioni già fornite in precedenti occasioni -  il riferimento è alle Risoluzioni 28 novembre 2007 - n.345E,  la 15 dicembre 2008 - n.477E, e la  25 marzo 2013 n.19E - in base alle quali l’avvenuta cessione intra UE è validamente dimostrata se si è in possesso e viene conservata, per il tempo richiesto, la seguente documentazione:

  • La fattura di vendita;
  • I modelli Intra relativi alle cessioni UE;
  • La rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce;
  • Il documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta.

In tal senso, e nello specifico per l’ultimo degli elementi indicati, è da ritenersi valido il “CMR elettronico”, firmato da cedente, vettore e destinatario, e messo a disposizione in formato “pdf”, tramite piattaforma condivisa tra cedente e vettore.

D – Possiamo dare una identità più precisa al “CMR elettronico”, definizione che potrebbe indurre ad interpretazioni fuorvianti

GM – Certamente. E’, infatti, opportuno non confondere la nozione di “CMR elettronico” fornita dall’Agenzia delle Entrate nella citata risoluzione n.19E, che si configura come un semplice documento informatico che deve essere “stampato” per essere considerato giuridicamente rilevante, con quella di E-CMR, documento elettronico con specifiche caratteristiche, del tutto simili a quelle della “fattura elettronica” di recente introduzione nel nostro Paese, come definito nel protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Contratto di Trasporto Internazionale di Merci su Strada del 1956 - la cosiddetta Convenzione CMR.

Trattasi del protocollo addizionale sulla CMR Elettronica concluso a Ginevra il 20 febbraio 2008, in sede delle Nazioni Unite, ed entrato in vigore il 5 giugno 2011 – ratificato da molti Paesi tra i quali Francia, Lussemburgo, Spagna, Svizzera e Turchia -  che, ad oggi, non è stato ratificato dallo Stato italiano nonostante le iniziali dichiarazioni di interesse.

Infatti, nella risoluzione 19E, per le cessioni franco fabbrica, l’Agenzia ribadisce che non contenendo la Legge Italiana alcuna specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare, ed esibire in caso di controllo, per provare l’avvenuto trasferimento del bene in un altro Paese Comunitario, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato Membro. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il “CMR elettronico” avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale.

Occorre precisare, tuttavia, che i documenti in questione - CMR in formato elettronico ovvero informazioni tratte dal sistema informatico del vettore - non hanno le caratteristiche tali per essere considerati documenti informatici, in quanto privi di “riferimento temporale” e di “sottoscrizione elettronica”. Tali documenti pertanto, sono da qualificarsi, sotto il profilo giuridico, come documenti analogici. In proposito la risoluzione 158E del 2009 precisa che un siffatto documento, carente dei requisiti per essere considerato fin dalla sua origine come un documento informatico, dovrà essere “materializzato” su un supporto fisico per essere considerato giuridicamente rilevante ai fini delle disposizioni tributarie, ossia stampato.

D – Qualche indicazione sulla conservazione dei documenti

GM - La successiva conservazione dei documenti potrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 4 del DM 23 gennaio 2004. Nella risoluzione sull’argomento, n.158 del 2009, l’Agenzia precisa che “è necessaria la memorizzazione della relativa immagine direttamente su supporti ottici,  eventualmente anche della relativa impronta e termina con l’apposizione sull’insieme dei documenti o su una evidenza informatica contenente una o più impronte dei documenti o di insiemi di essi, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta così il corretto svolgimento del processo.”

In definitiva viene ribadito che la documentazione idonea per la prova dell’avvenuta consegna in altro stato membro dell’Unione Europea è:

  • La fattura di vendita;
  • I modelli Intra relativi alle cessioni UE;
  • La rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce;
  • Il documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta, in originale;
  • Il medesimo CMR, in formato informatico, conservato mediante opportuni strumenti.

*** - ***

Quello della E-CMR riferita al citato Protocollo aggiuntivo entrato in vigore nel 2011, è tra i temi di interesse e sotto osservazione da parte della FIAP, che ha organizzato uno specifico workshop sull’argomento nell’ambito dei lavori del Logistic Village, nel corso del Transpotec Logitec 2019, e che ha inserito tra gli elementi di innovazione proposti al Governo nei recenti incontri in sede ministeriale. 

Un tema che rientra pienamente nel concetto di “dematerializzazione e digitalizzazione” documentale. In qualità di Federazione aderente all’IRU – International Road Transport Union di Ginevra – nell’ultimo anno, la questione è stata dibattuta e approfondita in sede internazionale, sia dal punto di vista politico, sia tecnico, insieme ad altre Associazioni del settore operanti in altri Paesi, alcune delle quali hanno anche supportato progetti pilota utili allo studio ed alla comprensione dei punti di forza e criticità legati alla sua introduzione. L’argomento è stato oggetto di attenzione della Road Transport Alliance, e in ambito UE è stato più volte rimarcato come possa essere produttivo e vincente, nell’ambito della libera circolazione delle merci, adottare soluzioni che portino anche allo sviluppo della cooperazione digitale.

Digitalizzare questo aspetto fortemente connesso con il commercio internazionale, può generare benefit proiettabili su tutti gli attori coinvolti in termini di :

  • economie nei costi di gestione;
  • amministrazione più rapida ed efficiente: basti pensare al processo di inserimento dati unico, alla minore gestione del cartaceo, all’assenza di fax, scansioni, scambi di lettere, assenza di archiviazione fisica);
  • fatturazione più efficiente;
  • riduzione delle discrepanze di consegna e ricezione;
  • trasparenza e tracciabilità di merci e servizi;
  • accuratezza dei dati;
  • controllo e monitoraggio delle spedizioni;
  • accesso in tempo reale alle informazioni e prova del ritiro e consegna della merce;

senza tralasciare anche effetti di più ampia portata come

  • la fattibile integrazione con i servizi di dichiarazione doganale;
  • integrazione con altri servizi, come la gestione delle flotte;
  • l’aumento dell’efficienza logistica generale, che si tradurrebbe in maggiore competitività;
  • un aumento della sicurezza stradale;
  • certezza fiscale;

senza escludere una possibile connessione di un sistema di gestione E-CMR anche al cosiddetto E-CALL, ossia il sistema di chiamata di emergenza automatica.

La E-CMR, nel caso di una più ampia adozione sarebbe più che un’ottima idea da adottare e implementare per alimentare il futuro del trasporto, verso un mondo davvero più digitale, in aggiunta a tutte le innovazioni in campo tecnologico connesse all’energia e all’ambiente, ed al miglioramento delle caratteristiche del lavoro, soprattutto di chi si pone al volante dei veicoli industriali.

Piero Savazzi

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