Chiedi a FIAP
phone icon
Aderisci a FIAP
signUp icon
Iscriviti alla Newsletter
newsletter icon
News

Trasporto merci in conto proprio VS conto terzi: analisi normativa.

| Pubblicato in News
trasporto merci conto vs conto terzi analisi normativa

L’attività correlata all’autotrasporto merci su strada è molto variegata.

In questo “mondo” vi sono, infatti, delle normative che si modificano in base alla tipologia di veicolo, di carico e di provenienza.

Quando si parla di trasporto c.d. nazionale, si deve dapprima chiarire se esso faccia parte del trasporto in conto terzi o, per la tipologia, del trasporto in conto proprio (divisione, questa, non sempre chiara alle imprese), poiché alle due fattispecie di trasporto si applica una diversa disciplina. Le differenze fra i due tipi di trasporto merci sono bene indicate nella Legge 298/74, che all’art. 31, definisce in maniera chiara il concetto di trasporto di cose in conto proprio.

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;  

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;  

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Nel caso di trasporto di cose in conto proprio, la carta di circolazione dei veicoli è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico inferiore a 6 t. La norma prevede che chiunque adibisca ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298  “Trasporti abusivi”.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione, oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.065,00 a euro 12.394,00. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un’altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.

Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, oppure in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. L’attività del c.d. terzista, è invece disciplinata dall’art. 40 della Legge 298/74, il quale  definisce il trasporto di cose per conto di terzi “l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo”.

Al trasporto di merci per conto di terzi, si applica la disciplina di cui all’art. 88 del Codice della Strada, (Servizio di trasporto di cose per conto terzi), in ragione del quale un veicolo si intenderà adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente. Sempre l’articolo 88 stabilisce che nel caso di Servizio di trasporto di cose per conto terzi, la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione.

Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione, è punito con le sanzioni previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

 A cura di Girolamo Simonato, docente FIAP

customer care icon
Chiedi a FIAP

Contattaci per informazioni, chiarimenti e supporto!

fiap icon
Iscriviti a Fiap

Entra far parte della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali

info icon
Informazioni

Contattaci in modo semplice e veloce!