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Trasporto paralizzato a Pasqua se non si trovano rimedi sul calendario dei divieti di circolazione.

| Pubblicato in News
camion Si è tenuto martedì  18 marzo il previsto incontro fra i rappresentanti del Ministero e quelli del mondo associativo sia dell’autotrasporto che della produzione/distribuzione per discutere delle modifiche da apportare al calendario dei divieti di circolazione per l’anno in corso. Dopo l’introduzione dell’ing. Dondolini ha chiesto la parola il segretario generale di Fiap Silvio Faggi il quale ha posto due questioni di fondo. La prima attiene al numero abnorme di giornate di divieto previste nel periodo che va dal venerdì 18 aprile antecedente la Pasqua, passando poi per il 25 aprile e il 1° maggio. Una concentrazione di date che rischia di bloccare il sistema Paese per quindici giorni in ossequio alla retorica in base alla quale gli interessi dei vacanzieri sono sempre preminenti su tutto il resto.  Cinque giorni consecutivi di fermo a Pasqua (da venerdì 18 a martedì  22 aprile) più venerdì 25 aprile più domenica 27 e infine giovedì 1° maggio è un lusso che non può permettersi né l’autotrasporto né il Paese. Occorre, pertanto, rivedere il calendario con una significativa riduzione delle giornate di fermo. Questa la proposta avanzata da Fiap, alla quale si sono associati praticamente tutti i rappresentanti sia dell’autotrasporto che della committenza. L’altra questione ci è stata sollecitata da imprese associate della Sardegna le quali, a ragione, lamentano la poca chiarezza della norma vigente allorché l’impresa decida di far viaggiare sulla nave traghetto il solo semirimorchio.  Al momento in cui la nave arriva al porto di destinazione, il semirimorchio ovviamente deve essere sbarcato e, soprattutto, deve poter proseguire il viaggio usufruendo della deroga di quattro ore qualora l’operazione avvenga in un giorno in cui è vigente il divieto di circolazione. La formulazione attuale del decreto non chiarisce se anche il trattore che si è recato al porto per agganciare e trainare il semirimorchio usufruisca della stessa deroga (trattasi di un altro veicolo) al punto  che una pattuglia troppo zelante potrebbe contestare la violazione dell’art. 6 c. 1 e 12 del CDS che prevede una sanzione di € 419,00, la sospensione della patente del conducente e la sospensione della carta di circolazione del veicolo da 1 a 4 mesi. Questa situazione di poca chiarezza ha un notevole impatto sul modo di lavorare delle imprese di autotrasporto interessate, con conseguenze economiche non indifferenti a seconda che la norma venga interpretata in maniera estensiva (nel senso di includere nella posticipazione di 4 ore anche il trattore stradale che si è semplicemente recato al porto per agganciare un semirimorchio appena sbarcato da una nave) o in maniera restrittiva (nel senso che la posticipazione di 4 ore dell’inizio del blocco è applicabile solo ed esclusivamente al veicolo di sbarco, cioè al semirimorchio sceso dalla nave, e non anche al trattore che trovandosi già in Sardegna o in uno scalo della Penisola lo deve agganciare e portare via dallo scalo). Purtroppo la norma si presta facilmente ad essere interpretata dalle forze dell’ordine in entrambi i modi cosicché, nell’incertezza, il modus operandi di molte aziende è quello teso ad evitare di far circolare i veicoli nei periodi di blocco, non potendo ogni volta correre il rischio di veder sospesa la patente dell’autista e la carta di circolazione con seguente fermo amministrativo del veicolo. In sede di stesura delle modifiche al decreto, abbiamo chiesto una riformulazione chiara della norma, che tenga conto del sistema di lavoro adottato da tante aziende che, localizzate o meno in Sardegna, non affidano alle navi anche i trattori stradali limitandosi ad imbarcare il solo semirimorchio secondo la clausola FAS. Pertanto, tenendo conto della c.d. ratio legis, che è quella dichiarata nello stesso articolo di favorire l’intermodalità nel trasporto, all’art. 2 c.4 abbiamo suggerito di aggiungere il seguente periodo: “Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio la deroga applicabile al semirimorchio s’intende estesa anche al trattore stradale quand’anche quest’ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale”. Ovviamente la stessa modifica dovrebbe essere apportata al c.1 dell’art. 2 (veicoli circolanti nella penisola provenienti dall’estero e dalla Sardegna). Silvio Faggi Segretario generale FIAP
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