![FIAP Trasporto rifiuti v2 1 v2](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/FIAP-Trasporto-rifiuti-v2-1-v2.jpg)
In base al testo unico ambientale “un rifiuto cessa di essere tale, quando è sottoposto a un’operazione di recupero”, da effettuarsi secondo le condizioni ed i criteri indicati dall’art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 (TUA).
La stessa disposizione stabilisce poi, che per opportune necessità di trasparenza e pubblicità nei confronti di tutti i soggetti che operano nella gestione dei rifiuti, vengano rese note le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti (ad es. Regioni, Province, ecc…) per le operazioni di recupero, siano esse autorizzazioni ordinarie o procedure semplificate, attraverso l’istituzione di un apposito registro nazionale.
Con decreto 21 aprile 2020, sulla gazzetta ufficiale n. 142 del 5/6/2020, il Ministro dell’Ambiente ha disciplinato l’organizzazione ed il funzionamento del citato Registro nazionale delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate concluse (REcer).
Per approfondimenti, consultare la Circolare FIAP e il testo del DM 21 aprile 2020 come pubblicato in G.U., disponibili in allegato per gli Associati FIAP abilitati ad accedere all'area riservata del sito.