Con nota dell’11 Marzo u.s, la Direzione generale per la sicurezza stradale del MIMS ha effettuato alcune precisazioni sul trasporto di merci e passeggeri legati alle attività di soccorso umanitario per l’Ucraina.
Le precisazioni hanno riguardato le seguenti tematiche:
- Tempi di guida e di riposo. La normativa comunitaria (la lettera d, art. 3 del Reg. 561/2006) prevede che le disposizioni in materia di tempi di guida, interruzioni e riposi, non si applicano “ai trasporti stradali effettuati a mezzo veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazione di emergenza o in operazioni di salvataggio”.
- Autorizzazioni al trasporto per l’Ucraina. La nota MIMS riporta l’art. 14 dell’accordo sull’autotrasporto internazionale di merci tra l’Italia e l’Ucraina (fatto a Kiev il 3 febbraio 1988), che esenta dal possesso dell’autorizzazione bilaterale i “trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza delle calamità naturali”. In questa ipotesi possono essere incluse anche altre tipologie di materiali, quali coperte, generi di prima necessità, ecc..
Il MISE ha invece comunicato l’attivazione di una Unità di Crisi a supporto delle aziende italiane dedicata alle segnalazioni di problematiche in importazione di materie prime.
Sono stati messi a disposizione delle imprese due numeri telefonici:
- per chiamate dall’Italia il numero verde 800100117
- per chiamate dall’estero il numero +39.06.47052184
Il servizio di assistenza telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.
Per segnalazioni via mail è operativo l’indirizzo tfiru@mise.gov.it
La nota della Direzione generale per la sicurezza stradale del MIMS è disponibile in allegato.