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Variazioni dati anagrafici. Nota ACI su obbligo di annotazione al PRA

Le specifiche in materia di aggiornamento delle variazioni anagrafiche delle persone fisiche - dati anagrafici e/o codice fiscale - e delle Società

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L’ACI, con una nota datata 18 maggio 202, ha dettato alcune specifiche in materia di aggiornamento delle variazioni anagrafiche delle persone fisiche - dati anagrafici e/o codice fiscale - e delle Società. 

Nello specifico, l’introduzione oramai prossima del Documento Unico (D.U.) di circolazione ha reso necessario aggiornare le indicazioni fornite in precedenza dall’Ente con lett. circolare 12725 del 7 dicembre 2012, dove si prevedeva la non obbligatorietà dell'annotazione al PRA delle variazioni anagrafiche relative all'intestatario, persona fisica, del veicolo e delle variazioni e trasformazioni societarie.

Con l'entrata in vigore del Documento Unico, è stato invece espressamente previsto che presupposto per il suo rilascio sia l'allineamento dei dati nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e nel Pubblico Registro Automobilistico, e che i dati giuridico- patrimoniali del veicolo riportati sul DU, siano validati dal PRA. Pertanto, presupposto imprescindibile per il rilascio del D.U. è che negli Archivi PRA e ANV, per quanto riguarda le persone fisiche, siano coincidenti i dati anagrafici e il Codice Fiscale e per quanto riguarda le persone giuridiche sia coincidente il Codice Fiscale.

Poiché in base al D. Leg.vo 98/2017 "la responsabilità per i dati relativi alla proprietà e alla locazione finanziaria dei veicoli" è in capo all’ACI, ne deriva la necessità di registrare tali variazioni anche al PRA. Infatti, in assenza di annotazione al PRA di tali variazioni - che possono impattare sul Codice Fiscale, sul cognome e altro -  non è possibile l'individuazione univoca del soggetto persona fisica e, quindi, il PRA non potrebbe "certificare" i dati stessi.

Ciò evidenziato, l’ACI informa che fino a quando tali variazioni non verranno gestite con le nuove procedure, la parte dovrà richiedere l'aggiornamento delle variazioni anagrafiche delle persone fisiche - dati anagrafici e/o Codice Fiscale - anche al PRA. 

Per quanto riguarda le Società rimangono ferme le disposizioni previste dalla sopra richiamata Lett. circolare del dicembre 2012, che non prevedono di effettuare l'aggiornamento al PRA in caso di variazioni o trasformazioni societarie. Queste disposizioni sono confermate solo nei casi in cui, a seguito dell'operazione societaria, il codice fiscale non subisca variazioni, dal momento che solo in tale caso il PRA può certificare l'individuazione univoca del soggetto persona giuridica. Sarà, invece, necessario annotare la variazione qualora l'operazione societaria abbia determinato anche la variazione del Codice Fiscale, evento che in generale accade in caso di trasformazione societaria.

L’ACI precisa che la necessità di procedere all'annotazione al PRA delle predette variazioni, ricorre solo quando debba essere rilasciato un D.U. a nome del soggetto, già intestatario al PRA, che ha modificato i dati anagrafici e/o il Codice Fiscale aggiornando solo l'ANV.

Viceversa, non sarà necessario procedere all’aggiornamento del PRA quando i dati variati riguardino l'intestatario al PRA in qualità di venditore; in tal caso sarà sufficiente dichiarare nel corpo dell'autentica l'avvenuta variazione o allegare documentazione attestante la modifica secondo le modalità già in uso indicate nel Manuale delle autentiche.

La circolare ACI è allegata.

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