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Vertenza Autotrasporto - Conversione del Decreto Legge

Definitivamente convertito in Legge, il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 che contiene il definitivo recepimento di alcuni degli impegni previsti nel Protocollo d’intesa sottoscritto tra Governo e Associazioni dell'Autotrasporto

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E' stato definitivamente convertito in Legge, il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 che contiene il definitivo recepimento di alcuni degli impegni previsti nel Protocollo d’intesa sottoscritto tra Governo e Associazioni dell'Autotrasporto lo scorso 17 marzo 2022, tra i quali, in particolare, quelli diretti a fronteggiare i notevoli aumenti del prezzo del carburante.

Nella conversione in Legge - 20 maggio 2022, n° 51 - vedere G.U. n° 117 medesima data, allegata - sono state mantenute tutte le misure a sostegno dell’autotrasporto già varate con il provvedimento d’urgenza, ossia:

Riduzione dell’accisa sul gasolio

La riduzione del gasolio di 25 centesimi di euro (più IVA), già decorrente dal 22 marzo e sino al 20 aprile, che è stata prorogata, con l’articolo 1-bis della legge di conversione, fino all’8 luglio 2022.
Ciò significa che, anche per gli acquisti di gasolio effettuati in tutto il secondo trimestre 2022, non è prevista la possibilità di recuperare il differenziale delle accise, pari a circa 21 centesimi di euro al litro, tenuto conto che la nuova aliquota è più bassa di quella stabilita per il gasolio commerciale - pari a 403 euro per mille litri di gasolio.
Tale mancata agevolazione viene tuttavia ampiamente compensata dal riconoscimento del credito d’imposta per fronteggiare il caro gasolio verificatosi nel primo trimestre 2022, previsto dall’articolo 3 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (vedere nota FIAP del 18 maggio 2022 - Credito di imposta a favore degli autotrasportatori), secondo il quale le imprese che già sono titolate a richiedere il recupero delle accise - ossia le Aziende di autotrasporto merci conto terzi con veicoli di massa superiore a 7,5 ton di categoria Euro 5 e superiori - potranno utilizzare un credito pari al 28% degli acquisiti fatturati di gasolio del primo trimestre del corrente anno. Su tale "credito di imposta" si attendono le istruzioni per l'uso, in primis l'individuazione di uno specifico "codice-tributo", da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ferrobus e Marebonus

L’articolo 13 del provvedimento convertito prevede, attenzione - solo per il corrente anno, il rifinanziamento delle misure per il Marebonus con 19,5 milioni di euro, e per il Ferrobonus, con 19 milioni di euro. Su tale materia va evidenziato e ricordato che nel Protocollo di intesa, al punto 8, il Ministero si è impegnato a verificare con la Commissione europea la possibilità che i benefici vengano concessi ed erogato direttamente agli Autotrasportatori.

Clausola adeguamento gasolio

L’articolo 14 del provvedimento rafforza il meccanismo per realizzare l’adeguamento del corrispettivo del trasporto sia nei contratti scritti, sia in quelli non scritti. Nei primi, viene espressamente stabilito che detta clausola sia un elemento essenziale del contratto - con una modifica all’art. 6, comma 3, lettera d), del Decreto Legislativo 286/2005 - tale per cui la sua mancanza determina l’applicazione delle disposizioni sul contratto non scritto. In particolare viene stabilito che il corrispettivo venga adeguato alle variazioni del prezzo del gasolio “...qualora queste variazioni superino il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”.
Nei contratti "non scritti" - ossia tutti quelli che sono privi degli elementi essenziali previsti dall’art. 6, comma 3 del citato Decreto Legislativo 286/2005 - viene invece stabilito che “...il corrispettivo si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi pubblicati ed aggiornati dal MIMS” ogni tre mesi.

Pedaggi e deduzione spese non documentate

Con l’articolo 15 vengono aumentate le risorse per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, con un ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro (che peraltro si aggiungono ai 20 milioni stabiliti dal DL Energia, n. 17/2022, convertito in legge 27/4/2022 n. 34) e con 5 milioni di euro per le spese non documentate delle imprese minori di autotrasporto, che si aggiungono ai 5 milioni già previsti dal Decreto Legge Energia.

Esonero contributo ART per 2022

L’articolo 16 ha sancito che per il corrente anno le imprese di Autotrasporto con fatturato a partire da 5 milioni di euro annui, non vi è l'onere del versamento del contributo al funzionamento dell’Autorità della Regolazione dei Trasporti (vedere nota FIAP datata 22 marzo 2022 - Contributo ART 2022 non si deve versare, e circolare prot. 108/2022 - Contributo ART - Comunicazioni).

Fondo di 500 milioni per l’Autotrasporto

Il Governo ha confermato l’istituzione del fondo, già prevista dall’articolo 17 del provvedimento, e la sua piena utilizzabilità con il nuovo decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, che ha tradotto la misura nel già trattato credito d’imposta per fronteggiare il caro gasolio del primo trimestre del 2022.

Sistema di interscambio dei pallet

Nell'ambito della conversione in Legge del Decreto oggetto della presente nota, sono state, inoltre, inserite ed introdotte, con gli articoli 17-bis, ter e quater, norme specifiche di disciplina dell'interscambio dei pallets - dei quali si raccomanda la lettura puntuale - sulle quali, oltre all'assenza di coordinamento con norme già vigenti in materia - vedere articolo 11-bis del Decreto Legislativo 286/2005 sotto riportato - la FIAP ha avviato un approfondimento specifico teso ad accertare la reale portata dal punto di vista economico e gestionale.

Si ritiene, inoltre, corretto e coerente, ai fini informativi ed a supporto della comprensione, pubblicare anche il testo del Disegno di Legge n° 2506 del Senato - Disposizioni in materia di interscambio di pallet in legno per il trasporto merci - dal quale è possibile rilevare quali siano state le Organizzazioni proponenti la novita normativa, sulla quale si ritiene necessario un approfondimento.

*** - ***
Dec.to Leg.vo 286/2005 - Art. 11-bis - Imballaggi e unita' di movimentazione

1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unita' per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non e' tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unita' di movimentazione utilizzate.
2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unita' di movimentazione, il vettore non e' responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unita' di movimentazione di numero o di qualita' inferiore rispetto a quelle con cui e' stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
3. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio di tutte le unita' di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.

 

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