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Vertenza Autotrasporto - Il Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Provvedimenti a favore dell'Autotrasporto

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Vertenza Autotrasporto Il Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3

Il confronto con il Governo ed il Protocollo d'Intesa 17 marzo 2022, hanno prodotto l’emanazione del Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21, pubblicato sulla Gazzetta n. 67, del 21 marzo 2022 (allegato) che recepisce parte degli impegni contenuti nell'intesa sottoscritta con la Vice Ministra Senatrice Bellanova.

Si procede, quindi, con l'illustrazione delle disposizioni contenute nel nuovo provvedimento, con rifertimento ai punti del citato Protocollo.

Riduzione dell’accisa sul gasolio

L’articolo 1 del Decreto prevede che, per un periodo di 30 giorni, ossia dal 22 marzo al 20 aprile 2022, l’accisa applicata al carburante "gasolio" venga ridotta da 617,40 euro a 367,40 euro per mille litri. Ciò determina, a partire da oggi, ed eccesionalmente per 30 giorni, una riduzione del costo del carburante gasolio di 25 centesimi di euro/litro, più la relativa IVA.

Ciò significa che per gli acquisti di gasolio effettuati nel medesimo periodo di 30 giorni, NON scatta la possibilità del recupero del differenziale delle accise, quello pari a circa 21 centesimi di euro al litro (recupero delle accise) in quanto la nuova aliquota è più bassa di quella prevista per il gasolio commerciale, pari a 403 euro per mille litri di gasolio.

Fondo di 500 milioni per l’Autotrasporto per mitigare i gravi aumenti del gasolio

Accogliendo le richieste delle Associazioni, il Governo ha istituito un fondo da 500 milioni di euro da utilizzare per mitigare i gravi aumenti registrati nei prezzi dei carburanti, le cui misure verranno stabilite con decreto interministeriale (MIMS – MEF) da emanarsi nei prossimi trenta giorni. Al riguardo le Associazioni dell’UNATRAS hanno già scritto alla Vice Ministro Bellanova per concordare il più concreto e rapido utilizzo di tali risorse.

Aumento delle risorse Pedaggi e deduzione spese non documentate

Con l’articolo 15 vengono aumentate le risorse per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, con un ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro - che si aggiungono ai 20 milioni stabiliti dal DL Energia, n. 17/2022 - e con 5 milioni di euro per le spese non documentate delle imprese minori di autotrasporto - che si aggiungono ai 5 milioni già previsti dal menzionato D.L. Energia.

Aumento delle risorse Ferrobus e Marebonus

L’articolo 13 prevede, solo per il corrente anno, il rifinanziamento delle misure per il Marebonus con 19,5 milioni di euro, e per il Ferrobonus, con 19 milioni di euro. Riguardo queste misure va evidenziato che nel Protocollo d'Intesa, al punto 8), il Ministero si è impegnato a verificare con la Commissione Europea la possibilità che i benefici "arrivino" direttamente agli autotrasportatori.

 Esonero contributo ART per 2022

In attuazione del punto 6 del Protocollo d’intesa, l’articolo 16 del decreto legge prevede che per l'anno 2022 le imprese di autotrasporto con fatturato da 5 milioni di euro annui in su, non sono tenute a versare il contributo al funzionamento dell’Autorità della Regolazione dei Trasporti - pari allo 0,6 per mille del fatturato rilevante.

Clausola adeguamento corrispettivi in base al gasolio

L’articolo 14 del Decreto rafforza il meccanismo utile a realizzare l’adeguamento del corrispettivo del trasporto sia nei contratti scritti, sia in quelli non scritti, come voluto nel punto 3) del Protocollo sottoscritto.

Nei primi - contratti scritti - viene espressamente stabilito che detta clausola sia un elemento essenziale del contratto - con una modifica all’art. 6, comma 3, lettera d), del D. lgv. 286/2005 - tale per cui la sua mancanza determina l’applicazione delle disposizioni sul contratto "non scritto". In particolare viene stabilito che il corrispettivo venga adeguato alle variazioni del prezzo del gasolio “qualora queste variazioni superino il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato”

Nei contratti non scritti, ossia tutti quelli che sono privi degli elementi essenziali previsti dall’art. 6, comma 3 del citato D. Lgv. 286 - viene invece stabilito che “il corrispettivo si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi pubblicati ed aggiornati dal MIMS” ogni tre mesi.

*** - ***

Rispetto agli altri impegni, presenti nel Protocollo d’intesa, si fa presente che questi verranno esaminati dal tavolo permanente di confronto con il Ministero, ed in particolare:

– tempi di pagamento dei corrispettivi del trasporto: dovranno essere rafforzati i controlli su pagamenti entro 60 giorni dall’emissione della fattura (commi 12 e seguenti dell’art. 83bis, legge 133/2008), coinvolgendo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e il Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori;

– accesso al mercato e alla professione, è in via di definizione un decreto dirigenziale che adeguerà la normativa italiana alle disposizioni di cui al Reg. 1055/2020;

– tempi di carico e scarico, proseguiranno gli incontri con committenza per la revisione delle regole per garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa per il carico e lo scarico delle merci, con il conseguente riconoscimento dell’indennizzo già previsto dalla normativa vigente;

verranno accelerate le procedure per il pagamento degli incentivi e dei contributi ministeriali spettanti alle imprese (investimenti e formazione);

Sulla questione "Brennero" e divieti di transito, il Ministero si è impegnato espressamente a proseguire nelle azioni a tutela del settore per l’attraversamento del Brennero.

Il Protocollo d’intesa del 17 marzo 2022 è allegato.

La FIAP si riserva di pubblicare ulteriori osservazioni e approfondimenti in materia.

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