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Credito di imposta autotrasportatori

Anomalie, errori incerti e richieste respinte preoccupano le Imprese, impegnate nella richiesta dell’Aiuto di Stato sancito per Legge

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Credito di imposta autotrasportatori 2

Dopo circa dieci giorni dalla entrata in funzione della piattaforma informatica relativa al così definito “Bonus autotrasportatori”, dall’intestazione data alla stessa dalla Agenzia delle Dogane  dei Monopoli, e dopo un confronto serrato e critico con molte Imprese di autotrasporto - associate e non - impegnate nella formulazione e invio dei dati richiesti, secondo le istruzioni fornite dalla stessa ADM, sulla base delle disposizioni originate dal 1° Decreto Aiuti , alcune considerazioni sul “sistema” messo in campo per la concessione dell’Aiuto di Stato, sono necessarie.

La prima su tutte, da mettere in evidenza, indipendentemente da incontri, formali e informali, tra Associazioni, Funzionari ed Operativi di Agenzie ed esperti informatici, e che continua a non emergere in nessuna delle FAQ, domande, risposte dialoghi e quant’altro, è che il “diritto” alla richiesta, e all’ottenimento, del “contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta” - definizione contenuta nella conversione in Legge del D.L. Aiuti, articolo 3 – G.U. 164 del 15 luglio 2022è sancito da una Legge di Stato, e NON PUO’ DIPENDERE dalla disponibilità a tempo determinato di una procedura informatica. Porre un limite al tempo utile per l’effettuazione della richiestaanche se giungono indicazioni dello spostamento della disponibilità della piattaforma informatica per ulteriori giorni rispetto ai 30 dichiaratiappare, quindi, essere francamente irragionevole, anche in presenza del limite di utilizzo del credito a valere sulle imposte relative all’anno 2022. Avrebbe maggior senso la disponibilità della piattaforma fino alla fine dell’anno.

Altro aspetto di una criticità estrema è l’assenza di indicazioni analitiche e mirate sulla tipologia delle anomalie o degli errori rilevati nel controllo formale dei file dati trasmessi che, ad esempio, rendono “RESPINTA” la richiesta inviata o “CONTROLLATA MA CON LA PRESENZA DI ERRORI NEL/NEI FILES”. La mancanza di indicazioni analitiche mette in allarme l’impresa, ed in ansia estrema chi ha prodotto i files dati, che si trova a dover cercare una anomalia senza una “bussola”. La stessa conversione dei file prodotti in Excel, nel formato “ .csv “ può generare esiti sui dati scritti che non sono normalmente prevedibili, soprattutto da chi non trasforma tutti i giorni e poi controlla tabelle generate con il ben noto programma nel formato richiesto. Senza tralasciare l’aspetto connesso ai possibili effetti dell’utilizzo dei programmi su pc con un Sistema Operativo diverso.

Una criticità estrema che, essendo in gioco l’ottenimento di un “Aiuto di Stato” o “contributo straordinario” anche di una importante entità per l’Impresa, nella stragrande maggioranza di casi genera l’annullamento della richiesta, la necessità della ripresentazione, l’attesa della verifica nei cinque (5) giorni successivi, con il raddoppio dell’ansia conseguente se non si è risolta la presenza degli errori, e nella consapevolezza di aver perso la posizione nella “graduatoria” generata dal click day. Un errore materiale, come ad esempio uno spazio, una “ / “ o una “ virgola “ in  più o in meno che provocano un risultato indesiderato ed estremamente penalizzante, nel portafogli dell’impresa, rispetto ad un suo diritto acquisito per Legge. Possiamo definirla “follia” ?

Non ci si vuole porre al di sopra di chi ha prodotto la piattaforma informatica, ma sinceramente ci stiamo chiedendo se, nel pieno dell’esplosione del concetto di digitalizzazione delle procedure, un  controllo formale e meccanico, del contenuto dei file dal punto di vista della denominazione, dei caratteri speciali utilizzati, degli spazi (anche inseriti in automatico dalla trasformazione in file .csv) , del corretto utilizzo del prefisso “net-“ per le fatture in netting e quant’altro in tal senso definibile, sia possibile contestualmente al caricamento dei file. Una operazione che restituisca da subito un messaggio rassicurante o di diniego per chi ha svolto le operazioni di costruzione dei dati.

Se, poi, non è fattibile, i cinque giorni concessi per la verifica dello “status” della richiesta, sono realmente “giusti” –  quest’ultimo è il termine più appropriato individuato per questo aspetto - atteso che, tenuto conto quanto meno della attuale temporizzazione della disponibilità della procedura e della mancanza di indicazioni analitiche e mirate sulla tipologia delle anomalie rilevate, il ciclo dell’errore e del mancato accoglimento della richiesta, della ripresentazione e del “salto” della graduatoria, inizia daccapo ?  Gli interrogativi e le perplessità, francamente “lievitano”.

Stiamo argomentando di “euro” importanti per le imprese, sanciti di “diritto”, per Legge, di qualsiasi entità essi siano o che siano sfruttabili per il periodo di imposta corrente, non importa. La sensazione netta è che la superficialità nella gestione di questo Aiuto di Stato, emerga ogni giorno di più. Del resto, i computer sono programmati e gestiti dalle persone ed in uno scenario simile, dove le variabili che possono influire negativamente sono “incerte”, la condizione “zero anomalie ed errori” è improbabile, ed occorre fare del proprio meglio per evitare esiti indesiderati. E la FIAP lo ha fatto notare alla ADM.

L’auspicio è di una svolta rapida, tempestiva, rispetto a queste incertezze e di una maggiore flessibilità del sistema. E, soprattutto, non si deve scaricare la responsabilità di un insuccesso della richiesta e del mancato ottenimento del “contributo straordinario” sulle stesse imprese che hanno subìto, e stanno subendo, uno scenario economico costoso, difficile e di emergenza, attraverso la complicazione di un affare semplice.

FIAP – Federazione Autotrasportatori Italiani

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