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Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale imprese NON gasivore

Interessate anche le imprese di autotrasporto con in disponibilità veicoli CNG e LNG

| Pubblicato in News
gas naturale per veicoli industriali 001

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n.36E del 29 novembre 2022, ha fornito chiarimenti, anche nella modalità domanda/risposta, in merito al credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per le imprese NON gasivore, tra cui le imprese di autotrasporto.

Questo tipo di beneficio, per l’acquisto di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici - ad esempio come carburante per i veicoli - era stato introdotto dal Governo Draghi con una serie di decreti e l’Agenzia delle Entrate aveva spiegato con la Circolare n.20/E del 16 giugno 2022 che tra gli usi diversi da quelli termoelettrici, erano comprese “anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un ‘uso energetico’ del gas stesso”.

Con la circolare del 29 novembre scorso, le Entrate hanno confermato che tra i beneficiari rientrano anche le imprese di autotrasporto, per il gas naturale - CNG e LNG - acquistato ed effettivamente utilizzato come carburante a partire dal secondo trimestre di quest’anno (da aprile a dicembre 2022).

Per il periodo di spesa del secondo trimestre la percentuale di credito d’imposta è del 25% e la scadenza per la fruizione in F24 è il 31 dicembre 2022 (codice tributo: 6964).
Per il terzo trimestre 2022 è sempre del 25% con scadenza per la fruizione al 30 giugno 2023 (codice tributo: 6971).
Per ottobre-novembre 2022 è del 40% con scadenza al 30 giugno 2023 (codice tributo: 6986).
Per dicembre 2022 è sempre del 40% con scadenza per la fruizione in F24 al 30 giugno 2023 (il codice tributo è in fase di definizione).

Come stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto Aiuti-quater, “i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) nonché relativi al quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) sono tenuti a comunicare, entro il 16 marzo 2023, all’Agenzia delle entrate, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, «a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito».
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione non sono ancora disponibili e verranno definite con un apposito provvedimento dall’Agenzia delle entrate.

Si precisa che tale agevolazione si và ad aggiungere a quella del settore - credito d’imposta LNG - prevista per le imprese di autotrasporto, istituita dal decreto-legge n.17/2022, convertito con modifiche con legge 27 aprile 2022 n.34, per la quale ancora non ci sono le disposizioni attuative che saranno diffuse non appena disponibili.

Le Circolari n.36E del 29 novembre 2022 e la n.20/E del 16 giugno 2022, sopra citate, sono allegate e si raccomanda la loro lettura puntuale. Per la migliore definizione del credito è importante e si raccomanda il contatto con il proprio fornitore di gas - soprattutto nel caso di fornitore abituale - che può fornire dati utili e documentazione sull'andamento del prezzo degli acquisti effettuati nei periodi sopra riportati, rispetto agli stessi del 2019, nochè sul credito spettante.

download icon Circolare Agenzia delle entrate n. 36 E del 29 novembre 2022 Credito di imposta gas naturale CNG LNG
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download icon Circolare n 20 16062022 Credito di imposta gas CNG LNG
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