![Decreto Energia Disposizioni di interesse per lautotrasporto](https://www.fiapautotrasporti.it/assets/Uploads/Decreto-Energia-Disposizioni-di-interesse-per-lautotrasporto.jpg)
Dando seguito a quanto annunciato dal Viceministro Bellanova nel corso dell’ultimo incontro con le associazioni dell’autotrasporto (vedere nota FIAP del 25 Febbraio u.s.), informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo u.s è stato pubblicato il decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (cd decreto “energia”) dove (all’art. 6) è stato inserito il pacchetto di misure che vale circa 80 mln € (79,6 mln, per la precisione), per alleviare l’impatto sui bilanci delle imprese di autotrasporto dei rincari dei prodotti energetici (in primis, il gasolio), nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria.
Pertanto, all’interno della predetta disposizione (dal titolo “interventi in favore del settore dell’autotrasporto”), sono stati inseriti i seguenti interventi:
- Pedaggi autostradali. Viene incrementata di 20 mln di euro, per il 2022, l’autorizzazione di spesa prevista per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali (art 6.1);
- Deduzione forfettarie delle spese non documentate.Sono aggiunti 5 mln di euro all’autorizzazione di spesa per il 2022, per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (art. 6.2);
- AdBlue. Nel limite massimo di spesa di 29,6 mln di euro per l’anno 2022, è introdotto un credito di imposta del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente AdBlue, utilizzato sui veicoli Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti. L’acquisto deve essere comprovato tramite fatture. La misura è prevista a favore delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi. È utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza tetti massimi di impiego, e non concorre né alla formazione del reddito di impresa né alla base imponibile Irap. È prevista la cumulabilità con altre agevolazioni relative agli stessi costi purché tale cumulo, tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
La misura è applicata nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e ai relativi adempimenti europei provvederà il MIMS. I criteri e le modalità di attuazione saranno indicati con decreto del MIMS, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e quello dell’Economia e Finanza, da adottare entro 60 gg. Il decreto si occuperà delle procedure di concessione (anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto), della documentazione richiesta, delle condizioni di revoca e dello svolgimento dei controlli (art. 6.3, 6.4).
- GNL. Entro il limite massimo di spesa di 25 mln di euro per l’anno 2022, è previsto un credito di imposta del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA), per l’acquisto di gas naturale liquefatto (comprovato con fattura) da parte di imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. Anche per questa misura si applicano: le agevolazioni prima descritte per il credito di imposta per l’acquisto di AdBlue; la condizione del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Anche in questo caso è prevista l’emanazione di un decreto MIMS (di concerto con Transizione ecologica e MEF), entro 60 gg, per definire criteri e modalità di attuazione della misura, le procedure di concessione, la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e lo svolgimento dei controlli (6.5, 6.6)
Di seguito si riposta il testo integrale dell’art. 6 del d.l energia.
Art. 6 Interventi in favore del settore dell’autotrasporto
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto, l’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d’imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell’imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario perla trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresane’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché’ alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
5. Al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo dispesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d’imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d’imposta non concorre allaformazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilitàsostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.