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La questione “bancali” sempre più sotto i riflettori

Il recente intervento normativo definisce i “pallets standardizzati ed interscambiabili” e disciplina inderogabilmente (“nullo ogni patto contrario”) la regolamentazione della loro gestione. L’analisi svolta dagli Avv.ti Michele Calleri e Cristina Bruni di Milano

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Pubblichiamo, integralmente, il testo dell’analisi svolta dagli Avv. Michele Calleri e Cristina Bruni di Milano, sul recente intervento normativo in materia di gestione/interscambio dei pallets, che sta impegnando e non poco - solo apparentemente in modo silente, constatata la produzione intensa di modifiche delle clausole in corso - tempo e risorse di tutti gli attori coinvolti (area legale probabilmente più di altre).

Scenari normativi che, tenuto conto di tutto il parco normativo esistente - articolo 83bis e legge 127/2010 compresi -  “devono” favorire un vero e proprio cambio di valutazione e di rotta nei rapporti tra le parti, soprattutto nei modelli contrattuali in materia che, nella stragrande maggioranza dei casi, prevedono soluzioni “annegate” negli articoli dei contratti di trasporto, davvero “naif” che scaricano responsabilità di altri, sul soggetto contrattuale “debole” della catena, chiamato a rispondere di inefficienze (ed abitudini – ci permettiamo di definirle così) non legate alla sua specifica attività. Responsabilità che, come abbiamo già avuto modo di esprimere, non possono essere risolte con superficialità, e patti contrattuali non adeguatamente dettagliati, visti i “costosi” esiti economici che generano, nelle tasche di chi muove le ruote.

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Dalla rottura agli IoT: il sentiero dei bancali

Un recente intervento normativo (inserito nella legge n. 77/2022 (di conversione del Decreto legge n. 22 del 21.3.2022) definisce i “pallets standardizzati ed interscambiabili” (art. 17-bis) e disciplina inderogabilmente (“nullo ogni patto contrario”) la regolamentazione della loro gestione (art. 17-ter).

Ci si sta chiedendo (solo ora, che la norma è stata approvata?!) quale possa essere la relazione tra le nuove disposizioni e quelle da tempo in vigore, in particolare, in materia di autotrasporto (art. 11-bis del Decr. Lgs. n. 286/05 e s.m.i. introdotto con la legge 4.8.2010 n. 127 di conversione del Decr. legge 6.7.2010 n. 103 ) laddove esse prevedono che “nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate”.

Pare singolare che, nelle più recenti disposizioni, non vi sia alcun accenno a quelle del Decr. Lgs. n. 286/2005 e s.m.i. e neppure apparentemente alcun coordinamento tra le due discipline. Sul piano giuridico, appare necessario valutare l’ipotesi che le prime abbiano modificato, sostituito, ovvero integrato quelle precedenti, considerato che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore (art. 15 Preleggi).

Analisi del problema: il bancale non è un “serpente”

Preliminarmente, va considerato che il pallet oggetto delle nuove disposizioni è un supporto, generalmente ligneo, sul quale viene impilata la merce da trasportare (anche collettame) che viene ad esso assicurata tramite apposito imballaggio. Il pallet è generalmente costruito in modo da essere inforcato dai muletti presenti in tutti i magazzini e, quindi, da essere movimentato verso ovvero dal mezzo vettore, unitamente alla merce ad esso assicurata, in modo semplice e con sicuro beneficio per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di movimentazione.

Questa tipologia di supporto, introdotta nella logistica verso la metà del secolo scorso, è stata ampiamente studiata, sia per ottimizzarne le dimensioni, in relazione alla stiva ovvero al container in cui posizionare la merce da trasportare, sia con riferimento al materiale con cui è costruita, visto che, salvo rotture, il pallet è movimentato molte più volte rispetto alla singola partita di merce trasportata, in più luoghi, sia in Italia, sia all’estero, durante quella che è stata individuata come sua vita media operativa (cfr. Dir. Ce 5.5.2000 n. 29). Anche per queste ragioni, il pallet non viene assimilato, sul piano giuridico e tariffario, alla singola partita di merce trasportata (anche sul piano doganale: Convenzione 19.12.1960 e s.m.i.) costituendo invece un bene autonomo, dotato di uno specifico valore e significato economico.

Naturalmente, anche a voler prescindere dalle sue svariate utilità, i tecnici della logistica hanno ampiamente studiato le problematiche relative alla gestione dei pallets, bancali, o simili, nei loro vari aspetti, operativi ed economici: dall’acquisto (al prezzo di circa 6€ al pezzo ora lievitato a causa della guerra, in base a quanto riferito dagli operatori, ad un valore posto tra i 18 ed i 22 euro) al posizionamento della merce, all’imballaggio, alle responsabilità relative al trasporto, alle problematiche che possono insorgere in fase di consegna, laddove il destinatario non fosse immediatamente disponibile a “sbancalare” la merce trasportata, ovvero a riconsegnare al vettore un numero di pallets immediatamente disponibili conformi a quelli che ha ritirato.

Proprio su questo ultimo aspetto è focalizzata la recente normativa in questione, laddove, sulla scorta di alcune prassi introdotte sul mercato, riconducibili al contratto di noleggio, con gli artt. 17 bis e ter sopra richiamati, istituisce una disciplina generale di un c.d. sistema di interscambio obbligatorio dei pallets: a) definiti secondo le norme UNI EN ISO 445 (b) standardizzati (c) interscambiabili.

Si può quindi dire, parafrasando la nota canzonetta, che, con queste norme, i pallets, da oggetti striscianti ed abbandonati negli angoli di magazzino, debbano diventare il pensiero frequente per ogni serio logista.

L’interpretazione della nuova legge: compatibilità con l’ordinamento giuridico.

Premesse le definizioni di cui sopra, scaturenti da un’analisi logica, più che giuridica, del citato art. 17 bis, dagli incipit (dei commi 1 e 2) piuttosto criptici, è stabilito che “i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all’articolo 17-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un eguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti” (cfr. comma 1, art. 17 ter). 

Volendo proporre una interpretazione di questa disposizione, sembra logico affermarsi che, salvo i casi (rari) in cui le parti che dispongono il deposito o il trasporto cedano contestualmente in proprietà i bancali (sui quali è presumibilmente imballata la merce da movimentare/consegnare) il fatto stesso della loro consegna generi una responsabilità legale (cioè derivante da questa legge) da parte di chi li prende in carico, consistente nell’obbligo di restituzione, al consegnante, di un egual numero degli stessi, con le medesime caratteristiche. Si tratta di una soluzione francamente innovativa, nel sistema giuridico nostrano, presumibilmente riconducibile ad una singolare applicazione della responsabilità “ex recepto”, connessa con la natura reale di alcuni contratti peraltro disciplinati fin dal diritto romano: comodato, deposito, trasporto.  

Il comma 2 dell’art. 17 ter in esame, aggrava, se possibile, la responsabilità del ricevente, statuendo che salvo dispensa del proprietario o del committente, l’obbligo di restituzione dei soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, questi pallet permane indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi, nella misura, immodificabile da parte del ricevente (succede anche questo?), indicata sui documenti di trasporto del mittente. Questa disposizione, che sembra superare qualunque diverso accordo contrattuale, impone, a carico di chiunque venga in possesso, a qualunque titolo, di pallet, un obbligo restitutorio immediato, destinato, in un termine breve ed a discrezionalità dell’affidante, a divenire risarcitorio. Essa appare contrastare con l’art. 11 bis del Decr. Lgs. n. 286/2005, indicato in premessa, laddove il vettore apparisse il soggetto primo destinatario del nuovo obbligo legale.

In definitiva: il vettore è direttamente responsabile per la restituzione dei pallets da interscambio?

Una interpretazione coerente di queste disposizioni (anche con quelle che vanno a seguire) potrebbe poggiarsi sul diverso concetto tra detenzione e possesso desumibile, anche sulla base di alcune disposizioni internazionali (CMR) in capo al vettore: quest’ultimo, caricando la merce da trasportare, ne prende naturalmente il possesso, ma non per quanto riguarda i pallet su cui è posizionata, che sarebbero da esso solo materialmente detenuti al fine di eseguire la consegna commissionata: solo in quella sede, infatti, si verificherebbe il ricevimento, da parte del destinatario, anche dei pallets sui quali è imballata la merce a lui inviata, approntata dal loro proprietario ovvero dal committente del trasporto. Pertanto, solo il destinatario della consegna sarebbe da considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17-ter, effettivo “ricevitore” dei pallet dove è posizionata la merce trasportata: invero, ben potrebbe immediatamente procedere allo sbancalamento della stessa, ovvero alla riconsegna di un egual numero di pallet rispetto a quelli ritirati, utilizzando quelli giacenti presso il proprio magazzino. Pertanto, il vettore resterebbe irresponsabile rispetto alla gestione  dei predetti supporti ai sensi dell’art. 11-bis, nella misura in cui, non avendo provveduto direttamente ad approntare la merce (si pensi infatti alla diversa ipotesi c.d. di rottura del carico, che si verifica allorquando il vettore, ricevuta la merce da distribuire, abbia provveduto esso stesso a ricomporla in differenti spedizioni) si limiti a trasportarli a destinazione.

Verso la sublimazione dei pallet: dal titolo di credito al token

Si giunge quindi alla fase dispositiva della nuova normativa in esame, sinceramente interessante, in quanto, pur finalizzata a scongiurare la dispersione dei pallet (o peggio, alla loro indebita rivendita nel c.d. Grey Market) apre scenari inediti sulla incorporazione dei connessi diritti risarcitori, in titoli rappresentativi di merce, per ora, ovvero in token emessi nell’ambito di una blockchain attivata da dispositivi IoT apposti su di essi, allorquando la supply chain sarà completamente digitalizzata.

Infatti, nel momento in cui, avvenuta la riconsegna, non è possibile il contestuale ritiro dei pallet, da parte del soggetto obbligato alla restituzione, il vettore o il depositario della merce da esso “ricevuta” devono richiedergli l’emissione di un voucher “digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell’emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire”. L’art. 17-ter in esame si conclude poi con la descrizione delle procedure per la liquidazione di questo titolo ovvero del controvalore risarcitorio dei pallet non più restituiti, fisicamente, ovvero attraverso i corrispondenti titoli di credito. A questo proposito, si ricorda che, trattandosi in ipotesi di una cessione distinta a quella della merce trasportata potrebbe applicarsi il regime della inversione contabile previsto dall’art. 74, comma 7, D.P.R. n. 633/72 e s.m.i. (cfr. Agenzia delle Entrate Risoluzione 85/E/2009) con tutte le relative problematiche, generalmente non degne, in ragione del loro valore economico non significativo, di essere risolte per via giudiziale.

Relativamente a questo aspetto, non vediamo delle incompatibilità con la vigente normativa, nella misura in cui le attività accessorie cui il vettore è tenuto in assenza di piena disponibilità, relativamente ai pallet, da parte del destinatario della merce trasportata, vengano adeguatamente remunerate.

In conclusione, a prescindere dalla criticità insite nella sua redazione, la nuova normativa potrebbe consentire una ottimizzazione dei servizi di magazzino e di distribuzione, se adeguatamente supportata da una competente contrattualistica che tenesse conto dei rispettivi ruoli,  responsabilità, competenze, oneri e corrispettivi.

Avv. Maria Cristina Bruni - Avv. Michele Calleri

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La nota di disponibile nel seguente link: Dalla rottura agli IoT: il sentiero dei bancali

 

 

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