Il pagamento delle multe per violazione delle norme del Codice della Strada eseguito con bonifico bancario sarà considerato tempestivo ai sensi dell’art. 202 C.d.S., se eseguito entro i termini e a condizione che l’accredito avvenga entro 2 giorni dopo la scadenza. (Si vedano in merito anche le Circolari prot. 110 del 15 Aprile u. s. e prot. 113 del 19 Aprile u.s.)
Ciò significa che se il trasgressore paga nei termini di legge (5 giorni per il pagamento in misura minima con il 30% di scontro o 60 giorni per il pagamento in misura ridotta) con strumenti diversi dal contante o dal conto corrente postale (ad esempio con bonifico bancario) otterrà l’effetto liberatorio anche se l’accredito della somma avverrà entro due giorni dalla scadenza del termine.
Il Ministero dell’Interno, con circolare n. Prot. 300/A/2734/16/127/34 del 15.4.2016, ha già precisato che il nuovo art. 17 quinquies, trattandosi di norma interpretativa, ha effetto retroattivo e che il nuovo principio dovrà essere applicato a tutti i verbali per i quali il pagamento della sanzione sia intervenuto con le modalità e termini sopra indicati.
La modifica appare piuttosto rilevante. Infatti, si ricorda che la circolare del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2016 n. 300/A/227/16/127/34 aveva interpretato la norma sui termini di pagamento considerando valido il pagamento nei 5 giorni solo a condizione che la somma bonificata fosse accreditata sul conto corrente dell’ente accertatore entro il termine di pagamento, senza considerare la data di invio del bonifico.
Da gennaio 2016 si è assistito all’invio di molti inviti bonari ad adempiere e a diverse cartelle di Equitalia, volte ad ottenere il pagamento del doppio della sanzione, proprio sulla base del fatto che i pagamenti eseguiti con bonifico non erano stati accreditati entro il 5° giorno. Per esempio, chi avesse ricevuto dalla Polizia Locale la notifica della contestazione lunedì 4 aprile e avesse eseguito il bonifico venerdì 8 aprile (quindi entro il termine di 5 giorni per il pagamento in misura minima), sulla base dell’interpretazione data dalla circolare di gennaio, avrebbe probabilmente sforato i termini di legge, perché l’accredito sul conto corrente della Polizia sarebbe potuto arrivare lunedì 11, ossia fuori tempo massimo per avere diritto alla riduzione.
Si evidenzia che la validità del pagamento fino a due giorni dopo la scadenza riguarda non solo le somme scontate del 30% ma anche il pagamento in misura ridotta da onorare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Coloro che avessero già ricevuto i primi avvisi bonari, potranno richiedere all’autorità che ha inviato l’invito l’annullamento in autotutela, sulla base del modello allegato.
Coloro, invece, che avessero già ricevuto la cartella esattoriale non avranno alternativa che impugnare la cartella proponendo opposizione dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
Il modello dell'istanza in autotutela è disponibile in allegato per tutti i nostri Associati.
Ricordiamo che l’istanza in autotutela potrà essere presentata solo nel caso in cui sia arrivato l’avviso boniario di pagamento, mentre si dovrà fare ricorso al Giudice di Pace qualora sia già arrivata la cartella esattoriale.